GU n. 149 del 30-6-2003
In vigore dal 30/06/2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante
disposizioni integrative e correttive del Nuovo codice della strada,
a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di integrare le
norme del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, in vista della
sua entrata in vigore, con l'obiettivo di pervenire ad un piu'
elevato livello di sicurezza gia' nei prossimi esodi estivi
caratterizzati da un massiccio incremento della circolazione nelle
strade;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno e della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei servizi di polizia stradale, le norme per la costruzione delle strade e le norme di equipaggiamento dei veicoli.
1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) ai Corpi e
ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di
competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli
accordi tra gli enti locali;»;
b) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) al Corpo
di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in
relazione ai compiti di istituto.».
2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole: «solo per le strade esistenti» sono sostituite
dalle seguenti: «solo per specifiche situazioni»;
b) le parole: «l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «il
rispetto».
3. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i
semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonche' classificati per
uso speciale o per trasporti specifici, con massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t, devono altresi' essere equipaggiati con
strisce posteriori e laterali retroriflettenti».
Art. 2
Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 nel primo periodo la parola: «motocarrozzetta» e'
sostituita dalle seguenti: «tricicli, quadricicli»; il secondo e il
terzo periodo sono soppressi;
b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere rilasciato a
mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di
categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla
conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica
certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base
alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo
119, comma 10, lettera c).».
2. Il comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida
emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a
norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei
casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o
permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti
definitivi.».
3. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla
guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza
massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali,
sono valide per la guida dei veicoli per i quali e' richiesto il
certificato di idoneita' alla guida di cui all'articolo 116.»;
b) al comma 3 le parole: «Chiunque, munito di patente di
categoria B, C o D guida un autoveicolo» sono sostituite dalle
seguenti: «Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata
alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di
potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo».
4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 nel primo periodo, le parole: «di cui
all'articolo 116, comma 8,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 116, commi 8 e 8-bis,»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un
Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validita'
della patente e' altresi' confermata, tranne per i casi previsti
nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorita'
diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che
rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei
requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle
ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del
tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza
all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il
cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del comma 5.»;
c) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal
seguente: «Alla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.».
5. Il comma 4 dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2
e' atto definitivo.».
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 130 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
«2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi
del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere
permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto
definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, e' ammesso
ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il
provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato e ai
competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il
ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato.».
7. All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero
o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti
all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero
(A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in
uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti
a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con
il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le
norme previste dall'articolo 93, a condizione che al momento
dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale
presso una persona fisica residente in Italia.»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo,
successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di
circolazione, ai sensi dell'articolo 93».
Art. 3
Modifiche alle norme di comportamento
1. All'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 11 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) al comma 12 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 270,90 a euro 1.083,60».
2. Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».
3. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di
due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due
volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».
4. All'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 15 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
b) al comma 15, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Quando
lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una
delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.»;
c) al comma 16, nel primo periodo, le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
d) al comma 16, nel secondo periodo, le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60»;
e) al comma 16 il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
«Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la
sospensione della patente e' da due a sei mesi. Se le violazioni sono
commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno
di tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.».
5. All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i
dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e
la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e
laterale;»;
b) al comma 1 la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
«p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a
luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari
categorie di veicoli;»;
c) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:
«p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa
destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso
l'avanti destinato a rendere piu' facilmente visibile un veicolo
durante la circolazione diurna;
p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione
supplementare a quella parte della strada situata in prossimita'
dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso e' in
procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione
destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che puo'
essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante
modificazione della distribuzione luminosa del proiettore
anabbagliante;
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il
dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli
autoveicoli di cui all'articolo 177;
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o
arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli
eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalita', sui
mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui
veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la
pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine
agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di
scorta tecnica.».
6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a
motore e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori
anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci
d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli e'
obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati.
Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di
questi dispositivi, se il veicolo ne e' dotato, possono essere
utilizzate le luci di marcia diurna.»;
b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono soppressi.
7. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del
suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di
caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa
visibilita', durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli
trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della
targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci,
sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori
anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di
profondita' possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando
l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante
le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della
circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.»;
b) al comma 2 nel terzo periodo le parole: «nei casi indicati
dall'articolo 152, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «nei
casi indicati dal comma 1»;
c) al comma 4 nel secondo periodo le parole: «in deroga al comma
1, punto b)» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga al comma 1,»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e
dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di
segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la fermata o la
sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile
dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla
carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle
corsie di emergenza.»;
e) al comma 6 le parole: «nelle ore e nei casi indicati
nell'articolo 152, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «nelle
ore e nei casi indicati nel comma 1,».
8. Al comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.».
9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
«4.bis. Nei casi indicati dal comma 1 durante le operazioni di
presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere
utilizzati dispositivi retroriflettenti o luminosi per rendere
visibile il soggetto che opera.».
10. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone
oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia
espressamente indicato nel certificato di circolazione.»;
b) al comma 3 la parola: «motocicli» e' sostituita dalle
seguenti: «veicoli di cui al comma 1»;
c) nel comma 6 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10.».
11. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri
di ciclomotori e motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di
tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi
omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e
i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati
di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di
cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta
e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in
condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.»;
c) al comma 2 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal
comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta
giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».
12. All'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 8 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
b) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando
il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle
violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI.»;
c) al comma 9 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55».
13. Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10».
14. All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) al comma 5 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza
dei periodi di pausa prescritti e' contenuto al tempo strettamente
necessario per raggiungere il piu' vicino luogo di sosta, che,
comunque, non puo' essere superiore a quarantacinque minuti dallo
scadere del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma
1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e 5
sono ridotte alla meta'.»;
d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 5-bis e 6 l'organo
accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il
viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o
di riposo e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione
e della patente di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il
veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovra'
permanere per il periodo necessario; del ritiro e dell'intimazione e'
fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni
accertate. Trascorso il periodo indicato la restituzione dei
documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende
l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso,
che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio puo' essere
ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente
articolo, previa espressa annotazione sul verbale di contestazione
della violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato
intimato di non proseguire il viaggio e' soggetto alle sanzioni
previste dall'articolo 216.»;
e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni
amministrative previste nel presente articolo si applicano al
conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il
conducente dipende, nonche' al committente, quando si tratta di
trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una
attivita' commerciale.».
15. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza
dei periodi di pausa prescritti e' contenuto al tempo strettamente
necessario per raggiungere il piu' vicino luogo di sosta, che,
comunque, non puo' essere superiore a quarantacinque minuti dallo
scadere del termine fissato, le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal comma 3 sono ridotte alla meta'.»;
c) al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nei casi previsti dai commi 3 e 3-bis l'organo
accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il
viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o
di riposo e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione
e della patente di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il
veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovra'
permanere per il periodo necessario; del ritiro e dell'intimazione e'
fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni
accertate. Trascorso il periodo indicato la restituzione dei
documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende
l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso,
che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio puo' essere
ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente
articolo, previa espressa annotazione sul verbale di contestazione
della violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato
intimato di non proseguire il viaggio e' soggetto alle sanzioni
previste dall'articolo 216.»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni
amministrative previste nel presente articolo si applicano al
conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il
conducente dipende, nonche' al committente, quando si tratta di
trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una
attivita' commerciale.».
16. All'articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cronotachigrafo e
limitatore di velocita»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e
successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di
cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalita' d'impiego
stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalita'
previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati
altresi' di limitatore di velocita'.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di
limitatore di velocita' ovvero circola con un autoveicolo munito di
un limitatore di velocita' avente caratteristiche non rispondenti a
quelle fissate o non funzionante, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La
sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata nel caso in cui
l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocita'.»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto
di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto
di limitatore di velocita' o di cronotachigrafo e dei relativi fogli
di registrazione, ovvero con limitatore di velocita' o di
cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a
euro 2.754,15.»;
e) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il
cronotachigrafo o il limitatore di velocita' siano alterati,
manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia
stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o
facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la piu' vicina
officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono
disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalita' dei
dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino
della funzionalita' del limitatore di velocita' o del cronotachigrafo
sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del
titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o
di persone in solido.»;
f) al comma 7 le parole: «la circolazione di veicolo con
cronotachigrafo mancante o manomesso» sono sostituite dalle seguenti:
«la circolazione di veicolo con limitatore di velocita' o
cronotachigrafo mancante o manomesso»;
g) al comma 9 le parole: «Alle violazioni di cui al comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 2 e
2-bis»;
h) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel
caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi
l'alterazione del limitatore di velocita', alla sanzione
amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I,
sezione II del titolo VI.».
17. Il comma 6 dell'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificato
di circolazione del veicolo, il certificato di idoneita' alla guida
ove previsto ed un documento di riconoscimento.».
18. Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».
19. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
sanzione amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad un
quarto e la corresponsione del premio di assicurazione non e' dovuta
quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della
violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, provveda
alla demolizione e alle formalita' di radiazione del veicolo.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Si applica l'articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre
1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla
strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo
stesso sia in ogni caso trasportato e depositato in luogo non
soggetto a pubblico passaggio. Quando l'interessato effettua il
pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202
e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi,
l'organo di Polizia che ha accertato la violazione dispone la
restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al
prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso
e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o
comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al
prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi
dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo e' confiscato ai sensi
dell'articolo 213».