"La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del codice della Strada e dai provvedimenti emanati in applicazione dello stesso, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. La normativa, nella sua globalità, si ispira al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obbiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico".
Come si evince il cds è nato prevalentemente per garantire la sicurezza degli utenti della strada (pedoni, animali e veicoli) in modo da regolarne la circolazione ed il comportamento. Regolarne il comportamento significa quindi prevedere le modalità con le quali ì diversi utenti debbano muoversi, fermarsi e sostare, assegnando, ad ognuno singolarmente e a tutti in generale, norme comportamentali e relativi provvedimenti punitivi per le eventuali violazioni.
Ad assicurare l'osservanza di tali norme se ne occupa, in via principale, la Polizia Stradale della Polizia di Stato e in via ordinaria tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, all'arma dei Carabinieri e infine al Corpo di Polizia Municipale (per dovere di completezza anche i funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di Polizia Stradale possono elargire sanzioni). L'articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n 127, ha previsto anche l'esistenza dei cosiddetti "Ausiliari del Traffico" che possono occuparsi SOLO di determinate cose.